DL 24/2022
Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24-3-2022 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto il quale introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza fissato per il 31 marzo 2022
Al riguardo si segnala che, tra le disposizioni di particolare rilevanza, l’articolo 8 (Obblighi vaccinali) tra l’altro prevede che “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute.
La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
Si sottolinea che fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, salvo il caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore.
Come previsto dall'art. 8 del DL n° 24 del 24 marzo 2022 è possibile proporre al nostro Ordine istanza di cessazione della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ai sensi dell'art.8 DL 24/2022 se in possesso dei requisiti specifici.